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Il reato di concorrenza sleale è disciplinato dagli articoli 2598 e 2600 del Codice Civile.

L’obiettivo di ogni imprenditore è il conseguimento del profitto purché raggiunto con mezzi ed azioni che non ledano gli interessi di altri imprenditori e dei consumatori. In altri termini l’imprenditore, nell’esercizio della sua attività, deve trarre profitto in maniera leale e corretta.
Cos’è la concorrenza sleale? E’ la circostanza in cui un imprenditore mette in atto una serie di comportamenti vietati dal nostro Legislatore che provochino un danno ingiusto ad altri imprenditori oppure un errore di giudizio da parte del consumatore.

Gli atti di concorrenza sleale vietati dalla legge sono:

  • Usare nomi o segni distintivi atti a generare confusione con nomi e segni distintivi usati da altri (vedi insegne e loghi).
  • Imitare i prodotti di un concorrente.
  • Screditare, attraverso la diffusione di notizie tendenziose e apprezzamenti diffamanti, i prodotti di un concorrente.
  • Attività di dumping attraverso cui vi è la vendita dei propri prodotti a basso costo per danneggiare i concorrenti.
  • Storno di dipendenti mediante il quale un’azienda, al solo fine di nuocere al concorrente, istiga i dipendenti di un’altra azienda a dimettersi per poi assumerli.
  • Violare il patto di non concorrenza. È il patto con il quale l’ex dipendente di un’azienda, terminato il rapporto di lavoro, si impegna a non svolgere attività concorrenziale nei riguardi dell’ex datore di lavoro, per un tempo e luogo determinati.
  • Spionaggio industriale. È l’arrecare danno ad un’azienda facendo trapelare segreti industriali senza autorizzazione.

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